(I Congresso Nazionale DC - Roma, 24-28 aprile 1946)
Guido Gonella, su mandato di Alcide De Gasperi svolge al I° Congresso nazionale della Democrazia Cristiana una relazione sulle libertà come fondamento della nuova Costituzione italiana che l'Assemblea Costituente di imminente elezioni avrebbe redatto. Il discorso di Gonella rimane una alta testimonianza della fede nella libertà che i democratici cristiani avrebbero mantenuto viva nel corso della loro lunga azione politica nel Paese. E’ passato come il “discorso delle 27 libertà!
A) La riforma dello Stato nello spirito della libertà
I. — Funzione storica della Democrazia Cristiana
In un'ora decisiva per il rinnovamento costituzionale dello Stato italiano, la Democrazia Cristiana è alla testa dei movimenti politici nella lotta per la libertà. Il suo Scudo Crociato è il simbolo del suo programma: «Dio e Libertà».
II. — Una Costituzione a presidio delle libertà
La Democrazia Cristiana vuole una Costituzione che sia il presidio delle libertà religiose, morali, politiche ed economiche, che — dopo la delusione del passato — devono trovare nel nuovo ordinamento costituzionale garanzie concrete e stabili.
B) Dichiarazione delle libertà
1) Non intendiamo fare un'astratta ed inoperosa «Dichiarazione delle Libertà», bensì rivendicare le positive libertà in una nuova Costituzione, nello spirito della concezione cristiana del diritto e dello Stato.
2) Dobbiamo quindi distinguere le illusorie libertà di altri sistemi che respingiamo dalle libertà reali del nostro sistema che rivendichiamo.
I. — Le libertà illusorie o parziali
1) La libertà del comunismo è un mezzo per progredire ("democrazia progressiva") verso il fine dell'instaurazione della dittatura del proletariato.
2) La libertà del liberalismo è una libertà individualistica e negativa, che parte dalle premesse dell'agnosticismo e dell'indifferentismo per affermare quel "lasciar fare" che favorisce il privilegio, di fronte al quale l'individuo non trova un'adeguata protezione dello Stato.
II. — Le libertà reali o integrali
a) Libertà democratica
1) Intendiamo la libertà come capacità di obbedire alla ragione e di praticare la virtù.
2) La libertà, nella vita sociale, è autodeterminazione della persona garantita dalla tutela dello Stato.
3) Non vi è una semplice libertà negativa (possibilità di isolamento, di eliminazione di un vincolo, possibilità di esigere dallo Stato una omissione), ma vi è anche una libertà positiva (possibilità di una determinazione della persona, possibilità di espansione e di responsabilità sociale dell'uomo, possibilità di esigere un aiuto dallo Stato).
4) La democrazia mira ad instaurare la libertà negativa e positiva, mira a una sintesi di libertà individuali e di doveri sociali nello spirito della solidarietà delle classi.
b) Libertà cristiana
1) Le libertà costituzionali saranno efficienti se avranno una ispirazione cristiana, poiché il Cristianesimo è il lievito di tutte le libertà, è la promessa e la garanzia di una nuova e costruttiva esperienza dopo il fallimento degli altri sistemi che rivendicano la libertà.
2) La Costituzione non deve essere una Costituzione di Partito o di confessione religiosa, ma la Costituzione del popolo italiano che è un popolo cristiano e che perciò non può volere uno Stato laico o agnostico. D'altra parte, lo Stato conforme all'etica cristiana non è uno Stato confessionale.
c) Libertà istituzionale
1) La libertà deve essere non nominale, ma incorporata in concrete istituzioni politiche e sociali che ne permettano l'articolazione e ne garantiscano il permanente esercizio.
2) La libertà istituzionale sarà non solo libertà di fatto (cioè esistenza di una sfera estranea ai fini dello Stato che è libera perché di essa lo Stato non si occupa imponendo obblighi o divieti), ma anche libertà di diritto, cioè libertà giuridicamente garantita, in quanto lo Stato impone un limite a sé o ad altri soggetti con norme positive, che obbligano di fare. L'ordinamento dello Stato risulta quindi limitato dai diritti naturali della persona.
3) Solo la libertà concreta nelle istituzioni ci permetterà di eliminare il divorzio fra l'inoperoso formalismo giuridico ed il caotico sviluppo della realtà sociale.
C) Libertà religiose
I. — Libertà delle coscienze
Propugniamo la libertà delle coscienze:
1) La libertà delle coscienze non va intesa nel senso che la coscienza non abbia il dovere di cercare e riconoscere la verità che la trascende.
2) La libertà delle coscienze va intesa nel senso che la coscienza non può essere costretta ad accettare suo malgrado la fede, nel senso che nessuno può essere impedito di comportarsi secondo la sua personale coscienza, anche se errante in buona fede.
Quindi affermiamo la tolleranza in maniera religiosa, poiché l'adesione alla fede deve essere un atto di volontà libera.
II. — Libertà di credere, professare e propagandare la fede
1) Né persecuzioni, né privilegi: questo è ciò che esige il rispetto della libertà religiosa.
2) Invocato il nome di Dio, come molte Costituzioni dei popoli cristiani, la nostra Costituzione — nell'assicurare all'uomo il diritto all'esplicazione completa della vita religiosa, senza costrizione delle coscienze non cattoliche — riconoscerà che la Religione del popolo italiano nella realtà della coscienza, della vita, della cultura, del costume e della tradizione, è la Religione cattolica apostolica romana.
3) Da ciò deriva logicamente che la Costituzione deve essere cristianamente ispirata nel senso che lo Stato considera la persona, la famiglia, il lavoro, la proprietà e le altre fondamentali istituzioni nello spirito dell'etica cristiana.
4) La Costituzione deve ribadire e tenere presente, nell'elaborazione dei singoli istituti, gli impegni già assunti dall'Italia con il Concordato, impegni che garantiscono la libertà di credere, professare e propagandare la fede in rapporto alle seguenti materie:
a) Libero esercizio del culto; libero esercizio del potere spirituale della Chiesa; giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica.
b) Libertà di predicazione e di azione caritatevole del clero.
c) Riconoscimento da parte dello Stato dei giorni festivi stabiliti dalla Chiesa.
d) Assistenza religiosa alle Forze Armate.
e) Libertà della Chiesa in fatto di nomina dei Vescovi e di provvista dei benefici ecclesiastici.
f) Riconoscimento degli effetti civili del Sacramento del Matrimonio, disciplinato dal Diritto canonico, secondo la tradizione cattolica della famiglia italiana.
g) Insegnamento religioso nelle pubbliche scuole, inteso veramente quale fondamento e coronamento della istruzione.
h) Libertà dell'Azione Cattolica di svolgere la sua alta missione educativa e caritativa.
III. — Libertà della Chiesa
1) La "Questione romana" è risolta in modo definitivo ed irrevocabile con i Patti Lateranensi.
2) La Santa Sede deve godere l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo.
3) Le due Potestà sono distinte ma non separate: esse cooperano al servizio dei valori spirituali e materiali della persona. Respingiamo quindi il separatismo e il laicismo statale.
D) Libertà morali
I. — Libertà della persona
1) L'uomo è il soggetto della vita religiosa, morale, politica ed economica, ed è l'artefice dei liberi ordinamenti dello Stato.
2) Vogliamo ridonare alla persona umana la dignità concessale da Dio, difendendo i suoi valori spirituali e materiali contro le deviazioni individualistiche e collettivistiche. Il personalismo cristiano ha un finalismo teocentrico.
3) La ricostruzione dello Stato deve incominciare dalla ricostruzione morale dell'uomo.
4) La vita sociale non schiaccia ma integra la vita individuale di cui è espansione. Politica ed economia sono a servizio dell'uomo.
5) Lo Stato interviene non per limitare la libertà della persona, ma per favorirla, impedendone gli abusi e reprimendone le violazioni.
6) In particolare, la nuova Costituzione deve tutelare l'inviolabilità della vita e del corpo, la libertà dagli arresti nei casi e nelle forme previste dalla legge, le libertà di domicilio, di soggiorno, di emigrazione e di corrispondenza.
II. — Libertà della Famiglia
1) Libertà dell'individuo di costituire la società familiare (contro le inumane limitazioni razziste).
2) Difesa dell'indissolubilità del Matrimonio. Il divorzio, che favorisce l'inadempienza dei doveri familiari, è un attentato della corrotta legge civile contro la legge naturale e divina.
3) Difesa dell'unità spirituale (vincoli religiosi), morale (reciprocità di doveri), giuridica (vincoli di diritto), economica (patrimonio familiare, beni dotali, diritti successori) della famiglia.
4) Sanità del focolare domestico e lotta contro l'urbanesimo (dare spazio, luce e respiro alla vita di famiglia).
5) Lotta contro le cause morali ed economiche della limitazione delle nascite (il problema demografico va inteso non come problema di allevamento, ma come problema di risanamento morale ed economico della Famiglia).
6) Libertà di educazione della prole da parte della Famiglia con la cooperazione della Chiesa e dello Stato.
7) Lo Stato riconosce che i diritti della Famiglia sono inalienabili ed imprescrittibili: promuove e tutela la prosperità della famiglia, la sua conservazione ed il suo accrescimento: protegge la maternità, dispone previdenze e provvidenze per le famiglie numerose, protegge la gioventù contro lo sfruttamento, l'abbandono e la corruzione.
III. — Libertà della Scuola
1) Lo Stato promuove la libertà dall'ignoranza garantendo la libertà della Scuola.
2) La libertà della Scuola implica il rispetto del diritti della Famiglia, della Chiesa e dello Stato.
a) Diritti della Famiglia.
1) L'educazione, compimento della generazione, è un dovere dei genitori ed un diritto dei figli: diritti e doveri naturali e quindi inalienabili ed inviolabili.
2) La Scuola è un ausiliare della Famiglia per l'istruzione e l'educazione dei figli. Essa ha un potere delegato della famiglia.
3) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente la scuola che corrisponda al loro ideale educativo. Imporre una scuola significa violare il diritto di scelta da parte dei genitori.
b) Diritti della Chiesa.
1) La Chiesa, per la sua maternità spirituale, ha il diritto di educazione religiosa. Questo diritto non può essere limitato ne dalla Famiglia ne dallo Stato.
2) Oltre insegnare la religione, la Chiesa può promuovere scuole per l'insegnamento di altre discipline, poiché l'istruzione e l'educazione rientrano nei suoi fini.
c) Diritti dello Stato.
1) Lo Stato, che ha per fine il bene comune, promuove le pubbliche scuole. La sua funzione è però ausiliare o sussidiaria: lo Stato fa le veci della Famiglia; integra e supplisce la Famiglia, tutela il diritto del figlio all'educazione.
2) II monopolio scolastico dello Stato totalitario ha abbassato il livello della cultura, portando nella Scuola l'intolleranza di Partito e riducendola a fabbrica di diplomi.
3) La scuola neutra o laica è assurda ed irrealizzabile, poiché ogni educazione non può non avere un contenuto spirituale e morale. La cosiddetta neutralità, e il cosiddetto laicismo, tradiscono la funzione educativa della Scuola; tutelano gli increduli ed offendono i credenti; non rispettano la volontà dei genitori cattolici.
4) La famiglia italiana è famiglia cristiana, ed esige che nella scuola la Religione sia veramente fondamento e coronamento di ogni forma di educazione.
5) La Scuola privata può essere liberamente istituita; essendo un servizio pubblico a disposizione della famiglia, lo Stato la incoraggia ed aiuta, controllandone l'idoneità scientifica e didattica.
6) Lo Stato deve garantire a ogni cittadino un minimo di formazione culturale, e deve favorire economicamente l'istruzione dei non abbienti permettendo ad essi l'accesso agli stessi ordini superiori della cultura, aiutando l'elevazione dei figli del popolo, in base al principio che a uguale capacità deve corrispondere uguale possibilità (eguaglianza dei punti di partenza).
7) Confermate e consolidate le alte tradizioni umanistiche della nostra cultura letteraria ed artistica, favorite le Accademie e gli Istituti di alta cultura, lo Stato promuoverà scuole di perfezionamento tecnico e professionale per conferire maggiore dignità al lavoro.
8) L'obbligo dell'istruzione primaria e professionale non viola la libertà della scuola, ma tutela, di fronte all'inadempienza dei genitori, il diritto dei figli all'istruzione.
9) La gratuità della scuola, non solo elementare, aiuta l'adempimento dei doveri dei genitori, doveri di cui lo Stato promuoverà una più elevata coscienza.
10) La libertà della Scuola è garantita dall'esame di Stato.
11) Lo Stato promuove una larga autonomia delle Università, che devono ritornare alle loro gloriose tradizioni. Non ostacola ma favorisce la fondazione di libere Università e Facoltà.
IV. — Libertà dal vizio
1) Lo Stato deve concorrere a liberare il cittadino dalla servitù del vizio e del disonore, essendo la sanità morale dei cittadini un bene non solo privato ma anche pubblico.
2) Lo Stato quindi tutela efficacemente la pubblica moralità ed il buon costume, reprimendo energicamente le manifestazioni immorali della stampa, della pubblicità, del cinematografo, del teatro e delle radiodiffusioni.
3) II giuoco d'azzardo e la prostituzione saranno combattuti con le leggi e con l'elevazione del costume.
E) Libertà politiche
I. — Libertà dalle tirannidi
1) Combattiamo ogni totalitarismo; esso esclude la possibilità stessa di una Costituzione in quanto ogni Costituzione limita la potestà dello Stato.
2) Non vogliamo che la nuova Costituzione sia tale da permettere che s'instaurino, in maniera più o meno manifesta forme di tirannidi militari o civili, borghesi o proletarie, giacobine o cesaree.
3) Ci opporremo ad ogni sistema costituzionale che possa degenerare in assolutismo di maggioranze intolleranti, di partiti faziosi, di minoranze prepotenti.
4) Nel nuovo ordinamento costituzionale non deve annidarsi né l'autorità liberticida, né la demagogia anarchica, né la prepotenza di un uomo, di un'assemblea, di un partito, di una classe, di una setta.
5) La nuova Costituzione dovrà essere garantita contro ogni pericolo del terrore reazionario, del terrore rivoluzionario.
6) Per evitare questi morbi letali, bisogna fondare una vera democrazia politica che sia genuina espressione della volontà popolare e che non dia quartiere all'arbitrio dei gruppi o dello Stato.
II. — Libertà dagli arbitrii del potere
1) Per assicurare la libertà dagli arbitrii del potere statale bisogna istituire una democrazia qualitativa sulla base della sovranità popolare.
2) Vogliamo che lo Stato democratico sia conforme ai principi della vita cristiana respingendo le artificiose contrapposizioni della morale pubblica alla morale privata. Contro l'egoismo borghese ed il materialismo marxista affermiamo la necessità dell'ispirazione cristiana della democrazia.
3) La nostra concezione cristiana dello Stato afferma:
a) Ogni potere deriva da Dio: questo principio limita il prepotere dell'autorità terrena e svincola gli uomini dagli arbitrii del potentato dell'uomo.
b) Il popolo è il soggetto ed il titolare della sovranità.
c) Il bene comune è il fine dello Stato: lo stesso bene comune è a servizio della persona.
d) Lo Stato deve servire l'uomo: governare significa servire.
e) Lo Stato non può essere onnipotente in quanto deve riconoscere un limite etico ed un limite giuridico.
Lo Stato è etico, non nel senso che sia fonte della morale, ma nel senso che è un oggetto di doveri morali.
f) La politica è subordinata alla morale che trascende sia l'individuo che lo Stato.
g) L'ordinamento giuridico ha valore etico: ha per fine non solo la libertà e la giustizia, ma anche l'honeste vivere.
h) I limiti fra individuo e Stato sono fissati dalla comune subordinazione alle esigenze della giustizia.
i) I diritti naturali dell'individuo precedono lo Stato, il quale ha il dovere di riconoscerli e proteggerli.
l) Lo Stato è Stato di diritto non nel senso che crea il diritto, ma nel senso che lo riconosce, lo disciplina e lo sancisce positivamente. Il diritto fonda e limita l'autorità.
m) Il diritto è il fondamento dello Stato democratico: lo Stato si autolimita non volontariamente, ma necessariamente di fronte agli oggettivi diritti naturali dell'individuo e delle società non statali.
n) Lo Stato non è il tutto: noi sosteniamo il pluralismo degli ordinamenti sociali. Lo Stato deve riconoscere e proteggere le altre società.
o) Le deviazioni del sistema democratico si potranno evitare solamente elevando il popolo e rendendolo cosciente non solo dei suoi diritti di libertà ma anche dei suoi doveri di solidarietà.
III. — Libertà dal privilegio
1) La Costituzione deve riconoscere la libertà dal privilegio, cioè l'uguaglianza dei cittadini.
2) Lo Stato tutela l'uguaglianza di tutti nella libertà di tutti.
3) Sesso, razza, partito, classe sociale, fede religiosa non possono costituire titolo di privilegio.
4) L'uguaglianza naturale dei cittadini non esclude la loro differenziazione funzionale: ogni funzione, per quanto umile, ha uguale dignità morale.
5) Ci opponiamo al sistema dei privilegi che permettono le ascese senza merito e sacrificio, le accumulazioni di fortune rese possibili da favoritismi del potere e non da maggiore capacità, laboriosità o intraprendenza.
6) La donna, per la sua alta missione di sposa e madre, di educatrice e cooperatrice dell'uomo, deve godere uguaglianza di diritti pubblici, parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.
IV. — Libertà dall'intolleranza
1) L'intolleranza contro le manifestazioni dell'attività intellettuale e della vita associativa dell'uomo deve essere bandita dalla nuova Costituzione.
2) Lo Stato democratico deve rigorosamente garantire:
a) Libertà di pensiero anche nelle sue espressioni esteriori (il pensiero deve essere conscio delle sue responsabilità).
b) Libertà di parola come mezzo di espressione del pensiero.
c) Libertà di discussione e di critica, sia nel campo della ricerca scientifica e della Scuola come in quello della vita politica e sociale.
d) Libertà di diffusione: lotta contro i monopoli, le faziosità e le immoralità nelle radiodiffusioni.
e) Libertà di stampa: nessuna censura preventiva ne sequestro preventivo; severa repressione (non amministrativa ma giudiziaria) della stampa che offende la verità, l'onorabilità ed il buon costume. Pubblicità degli statuti e dei bilanci delle aziende giornalistiche.
f) Libertà di riunione: pubblica e privata di cittadini non armati.
g) Libertà di associazione: possono essere costituite le società che abbiano fini non vietati dalla legge.
Pluralità dei Partiti e disciplina giuridica delle loro pubbliche funzioni.
Divieto delle società segrete e di ogni associazione che adotti il metodo della violenza.
V. — Libertà dal timore
1) La Costituzione deve garantire la sicurezza dei cittadini nel rispetto dell'autorità e della legge (Riforma delle leggi di polizia).
2) Repressione della minaccia e della violenza private.
Rigorosa repressione della violenza adottata come mezzo di lotta politica.
3) Per allontanare dalla Nazione lo spettro di nuove guerre, la nuova Costituzione esigerà (come molte altre Costituzioni) che nessuna guerra possa essere dichiarata senza l'approvazione delle Assemblee rappresentative della volontà del popolo che con il suo sangue ha pagato le follie degli avventurieri.
4) Garanzie contro nuove guerre saranno offerte dalla cooperazione di un'Italia indipendente, libera e sovrana con altre Nazioni amanti della pace.
5) Con la fine del totalitarismo è finita la sovranità illimitata. Lo Stato ha il dovere di cooperare con gli altri Stati. La doverosa difesa dei diritti della Nazione non va confusa con gli egoismi nazionalistici ed imperialistici.
6) Si devono quindi non solo difendere i diritti di libertà e di indipendenza della Patria, ma anche accettare tutte quelle limitazioni della sovranità che sono rese necessario da un organico funzionamento della comunità internazionale.
7) In particolare, lo Stato deve rispettare i diritti religiosi, linguistici e culturali delle minoranze nazionali.
8) Un diritto d'asilo sarà riconosciuto a quanti, nella lotta per la libertà, sono rimasti vittime delle persecuzioni di regimi intolleranti.
F) Libertà economiche
I. — Libertà dal bisogno
1 ) Primato della libertà morale: la libertà dell'uomo non risiede esclusivamente nella libertà economica o nel benessere economico.
2) La liberazione dell'uomo dal bisogno economico è però un inderogabile dovere di giustizia sociale. Su questa base si pongono le fondamenta di un mondo nuovo.
3) La libertà economica è condizione dell'effettivo esercizio della libertà politica: senza giustizia sociale non vi è libertà politica; senza democrazia sociale non vi è democrazia politica.
4) II problema centrale della Costituente è: portare e risolvere la questione sociale sul terreno del diritto costituzionale.
5) Contro il liberalismo diciamo: non bastano le formali garanzie giuridiche della libertà individuale; la stessa uguaglianza politica è inoperosa ed impotente se non si spezzano i ceppi delle disuguaglianze economiche.
6) Ne il sistema della plutocrazia borghese, ne il sistema dello Stato classista possono garantire ciò che la Democrazia Cristiana garantisce: una vera giustizia sociale che non elimini, ma rinvigorisca le libertà politiche.
7) La lotta per la giustizia sociale ci porta a porre in discussione tutta la struttura economica della nostra società, per rivendicare contro il capitalismo egoistico i diritti del lavoro e la dignità della persona.
8) Devono ben sapere gli amici e i nemici e quanti nutrano illusioni nella conservazione di situazioni di privilegio, che questo programma della Democrazia Cristiana per la Costituente è più che mai rigorosamente impegnativo proprio nel suo radicale progressismo sociale.
II. — Libertà dall'ingiustizia sociale
1) La Costituzione deve fissare i postulati di una legislazione che soppianti definitivamente le ingiustizie sociali che viziano in gran parte il nostro sistema economico.
2) Dalla conquistata uguaglianza dei diritti dobbiamo marciare verso una proporzionale uguaglianza delle condizioni di vita.
3) Non basta proclamare che vi è la libertà di essere padroni in casa propria: bisogna che il lavoratore che non ha la casa sia posto nella possibilità di averla.
III. — Libertà dall'egoismo
1) La Costituzione fisserà i principi ispiratori di un sistema economico che elimini gli egoismi delle classi abbienti.
2) Neghiamo ogni consistenza morale alle cosiddette libertà di sfruttare il prossimo, di pagare salari insufficienti ad un minimo di vita decorosa, di aumentare i prezzi per soli fini egoistici o utilitari.
IV. — Libertà dalla miseria
1) Redimere dalla miseria le classi più umili e gli stessi eroici ceti medi deve essere l'obiettivo di una legislazione che combatta gli egoismi dei ricchi.
2) Le opere pie e le istituzioni di beneficenza ed assistenza saranno poste in grado di concorrere efficacemente ad alleviare la miseria sociale.
3) Non esiste una libertà di morire di fame, e, in nome del Cristianesimo, che è la Religione dei poveri, affermiamo il dovere della collettività di non lasciare nulla indietro per eliminare la spaventosa miseria che, provocata dalla guerra, suona severo rimprovero a quanti hanno un pane da dividere.
V. — Libertà dalla disoccupazione
1) La disoccupazione, che travolge pure i gloriosi reduci ai quali la Patria deve la sua riconoscenza, è la principale causa della miseria.
2) Bisogna uscire dalla contraddittoria politica di un Paese che ha tutto da ricostruire e mantiene inoperose le braccia dei suoi figli.
3) Lo Stato democratico, a differenza di quello liberale che si limita a non ostacolare l'iniziativa privata, deve promuovere ed aiutare tale iniziativa che contribuisce a creare quelle possibilità di lavoro alle quali lo Stato da solo non può provvedere. In questo campo lo Stato ha compiti integrativi e non prevalenti.
VI. — Libertà di lavorare
1 ) La libertà di lavorare deve essere riconosciuta ad ogni uomo dalla Costituzione, essendo il diritto al lavoro un diritto naturale.
2) Secondo il nostro laburismo cristiano, la dignità del lavoro è fondata sullo stretto legame del lavoro con la persona, la quale nel lavoro trova mezzo necessario non solo per la soddisfazione dei bisogni materiali, ma anche per l'adempimento delle sue obbligazioni morali. Il lavoro quindi è un valore economico ed etico: non è una merce.
3) L'uomo non è, come sostiene una gretta concezione capitalistica, uno strumento materiale della produzione: è un fine, è il destinatario dei beni.
4) Affermiamo quindi il primato del lavoro (che è un'attività della persona) sul capitale (che è una cosa, uno strumento materiale).
5) Esaltiamo la dignità del lavoro, ma non ne facciamo un valore assoluto o addirittura un mito, come fatalmente sono portati a considerarlo i dogmi del collettivismo marxista.
6) II lavoro è un diritto ma è anche un dovere, non solo individuale ma pure sociale; il lavoro cementa la comunità di vita con la comunità di servizio.
7) II diritto al lavoro deve essere considerato in rapporto all'imperativo della legge naturale che impone all'uomo di lavorare. Ognuno ha il diritto di compiere il proprio dovere. Lo Stato deve tutelare questo diritto.
8) La libertà del lavoro è una garanzia di emancipazione della persona da servitù sociali e soprattutto dalla ignominia del lavoro forzato. È una forma, sia pure indiretta, di lavoro forzato anche il superlavoro reso necessario dall'esiguità delle rimunerazioni in confronto al costo della vita.
9) Particolare protezione merita la dignità del lavoro degli italiani all'estero, e speciale riconoscimento merita l'opera civilizzatrice del lavoro italiano nelle nostre colonie, che ci devono appartenere appunto perché redente dal nostro lavoro e perché ci offrono insurrogabili possibilità di lavoro.
10) Ciascuno deve lavorare secondo le proprie attitudini, e deve essere ricompensato non solo secondo il suo lavoro, ma anche secondo i bisogni di sostentamento della famiglia.
11) Affermiamo quindi la necessità del salario familiare, cioè del salario commisurato non solo al prodotto del lavoro ma anche ai bisogni della società familiare. Domandiamo quindi una più decisa affermazione della politica degli assegni familiari e misure che impediscano la preferenza della mano d'opera dei celibi.
12) Miriamo ad emancipare il lavoro e quindi all'eliminazione del salariato e della conseguente servitù del proletariato, favorendo l'accesso del lavoro alla proprietà e rendendo possibile una progressiva democratizzazione della ricchezza che sarà più facile con l'educazione del lavoratore al risparmio.
13) Per questo devono essere promosse forme concrete di partecipazione dei lavoratori (operai, impiegati e tecnici) all'amministrazione, alla gestione ed ai benefici dell'impresa, senza scardinare le imprese ne scoraggiare quella libera iniziativa di cui beneficiano gli stessi lavoratori.
14) Il lavoratore ha diritto alle vacanze retribuite, alla assistenza e a tutte le forme di assicurazione sociale per malattia, infortunio, disoccupazione, invalidità, vecchiaia, morte, ecc. (Necessità di riforme per rendere più snella ed efficiente la Previdenza sociale e per estendere le previdenze a tutti i ceti medi).
15) Speciale protezione merita il lavoro delle donne e dei minorenni.
16) Lo Stato deve curare l'assistenza culturale ed igienica dei lavoratori ed i loro svaghi post-lavorativi.
VII. — Libertà di possedere
1) La libertà di possedere sarà garantita dalla Costituzione contro i monopoli che non siano determinati dalle necessità del bene comune o che non siano necessari per ragioni naturali o fiscali. Siamo contro ogni concentrazione della ricchezza che leda la giustizia distributiva.
2) A questo fine la Costituzione dovrà porre solide basi di una legislazione che tuteli la proprietà privata e ne promuova la più larga diffusione possibile attraverso una riforma agraria, industriale, commerciale, tributaria e bancaria, basata sui seguenti principi:
a) Difesa e diffusione della proprietà
1. La proprietà individuale e privata è presidio della libertà della persona e della famiglia.
2. L'uomo ha un diritto naturale alla proprietà privata dei beni: ha diritto di trasferirla e di disporne per testamento.
3. La proprietà, dovendo essere socialmente attiva, deve riconoscere i suoi obblighi sociali: vi sono quindi dei limiti della proprietà posti dalle esigenze del bene comune.
4. I doveri sociali della proprietà sono delle obbligazioni che pongono dei limiti alla possibilità di disposizione della cosa.
5. Siamo contro la detenzione statica ed improduttiva dei beni e siamo pure contro l'illimitato arricchimento dei pochi.
6. Combattiamo quindi gli egoismi delle plutocrazie, le egemonie economiche, le baronie finanziare ed industriali, il feudalismo agrario, nemici dell'equa distribuzione dei beni. I beni creati da Dio per tutti devono affluire a tutti secondo i principi della giustizia e della carità.
7. Lo Stato disciplina la proprietà per difendere la libertà della persona, e perciò si oppone alla concentrazione delle ricchezze che paralizza la libera iniziativa. È quindi legittimato l'intervento dello Stato in ragione del bene comune.
8. Siamo contro la socializzazione integrale dei beni, la quale negando la proprietà privata e personale, finisce per compromettere i valori della persona e, primo fra tutti, la libertà rispetto alla quale la proprietà ha una funzione strumentale. L'opposizione alla socializzazione integrale non esclude l'opportunità di nazionalizzazioni e municipalizzazioni in particolari settori.
9. Propugniamo la proprietà per tutti i lavoratori sia della classe proletaria che dei ceti medi non abbienti, poiché la proprietà è un diritto naturale e personale che ha il suo titolo nel lavoro.
10. Si deve avvicinare il capitale al lavoro tendendo a farli coincidere, in modo che il capitale non sia un parassitario oppressore ed il lavoro non sia uno schiavo ribelle. Non: "tutti proletari" ma "tutti proprietari". Quindi miriamo all'abolizione della servitù proletaria. Si rivendica la proprietà per tutti, poiché tutti hanno il dovere di promuovere lo sviluppo della propria persona e quindi hanno il diritto di disporre dei mezzi necessari.
11. Lo Stato deve favorire lo sviluppo della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
12. Lo Stato democratico favorirà una politica economica e fiscale ed un adeguato sistema creditizio e cooperativo, tali da permettere una progressiva attuazione di questo programma: la casa in proprietà ad ogni famiglia di operai, impiegati e professionisti. Il podere, anzitutto nei luoghi di bonifica e colonizzazione, in proprietà ad ogni famiglia di contadini.
13. Lo Stato deve combattere i favoritismi che limitano l'ascesa sociale degli umili e spesso ostacolano i migliori.
14. Fini economici e morali dello Stato sono la protezione del risparmio, la garanzia di pensioni decorose, l'assistenza economica degli infermi, vedove, orfani e vecchi.
15. Dovere dello Stato è l'equo risarcimento dei danni di guerra mediante ripartizione degli oneri sulla ricchezza nazionale.
b) Riforma agraria
La Costituzione deve favorire una riforma agraria che si proponga i seguenti obiettivi:
1. Non più collezionisti di terre: cioè la terra, oggetto del diritto di proprietà da parte del singolo individuo, può raggiungere un certo limite e non superarlo.
Questo limite della proprietà potrà essere indicato con diversi criteri tecnici (superficie, reddito imponibile catastale, valore fondiario, ecc.).
2. Diffusione della piccola proprietà coltivatrice. Equi indennizzi per la espropriazione ed impiego di altri mezzi più efficaci e meno turbativi della produzione per ridurre le proprietà ad un limite equo (imposta fondiaria progressiva, imposta di successione, ecc.).
3. La trasformazione della proprietà agraria deve essere realizzata con aderenza alla varietà delle situazioni.
4. Gestione cooperativa dei fondi tecnicamente non frazionabili.
5. Larga assistenza tecnica e creditizia della proprietà di nuova creazione, sotto l'impulso di organismi regionali.
6. Più equa disciplina e diffusione della mezzadria e delle piccole affittanze affinchè, ridotto al minimo il bracciantato, il lavoratore agricolo si renda il più possibile partecipe dell'azienda fino a divenirne coltivatore diretto.
7. Definitiva ed effettiva colonizzazione del latifondo e concessione delle terre incolte ai lavoratori, previa bonifica fondiaria e agraria.
Solo entro i limiti di queste rivendicazioni viene da noi inteso il già abusato programma: la terra ai contadini.
c) Riforma industriale
Obiettivi della riforma industriale:
1. Favorire quegli organismi che permettono ai tecnici, impiegati ed operai di contribuire alla soluzione dei problemi aziendali associando il lavoro alla direzione dell'organismo produttivo, al fine di realizzare la partecipazione del lavoro non solo alla gestione, ma anche al capitale dell'impresa. Devono essere combattute tutte quelle forme d'intervento, di controllo e di partecipazione che hanno un fine di sovvertimento ispirato a odio di classe ed esiziale per la produzione.
2. Favorire la media e piccola proprietà industriale nonché l'artigianale.
3. Eliminare le grandi concentrazioni industriali non giustificate da manifeste necessità tecniche.
4. Sottoporre a controllo i monopoli tecnicamente necessari con statizzazioni non appesantite da ingombranti burocrazie. Le gestioni associate devono avere il fine non tanto di favorire il collettivismo, quanto di eliminare il feudalismo industriale e finanziario. La gestione associata deve inoltre essere consigliata dall'esistenza di un effettivo interesse dei lavoratori e dei consumatori.
d) Riforma tributaria
La politica tributaria dello Stato deve concorrere a:
1. Attuare una equa ridistribuzione della ricchezza per mezzo di imposte progressive.
2. Favorire l'ascesa delle classi più umili con opportune esenzioni e facilitazioni.
3. Agevolare il consolidamento del gruppo familiare e del relativo patrimonio.
Il reddito minimo necessario alla vita normale di una famiglia deve essere esente da imposta. Questi fini possono essere raggiunti con un sistema tributario snello, elastico, poco costoso e tale da impedire le indebite evasioni.
Tale sistema deve permettere:
a) la accentuazione del criterio della personalità della imposta diretta;
b) il riordinamento dell'imposta sulle successioni;
c) la graduazione delle imposte secondo la natura dei consumi più o meno essenziali;
d) l'alleggerimento delle imposte sugli affari;
e) la sistemazione della finanza locale;
f) la unificazione e semplificazione del sistema e degli uffici tributari, maggiore efficienza di tali uffici e maggiore pubblicità degli accertamenti periodici;
g) l'onestà del fisco deve essere tale da godere la fiducia del contribuente e le evasioni devono essere seriamente colpite.
La riforma tributaria va considerata nel quadro di una stabile politica economica interna ed estera, tale da permettere l'equilibrio del bilancio dello Stato e tale da impedire il turbamento determinato dalle deleterie oscillazioni monetarie.
e) Riforma bancaria
1. La Costituzione deve promuovere un'attività creditizia diretta a favorire una politica di produzione e di scambio sul piano nazionale ed internazionale, e' in particolare diretta a favorire l'intensificazione e specializzazione del credito di impianto, oltre a quello di esercizio, e le banche locali (specie regionali) per l'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio locali.
2. Bisogna combattere, per le banche di credito ordinario, i pericolosi immobilizzi, che obbligano ai conseguenti salvataggi, i quali furono in passato così costosi per la comunità nazionale.
3. È necessaria una politica di tenace difesa e tutela del risparmio.
VIII. — Libertà di scambiare
La Costituzione dovrà ispirare una legislazione diretta al fine di agevolare — nel quadro di vaste intese internazionali — la libertà di commercio interno ed internazionale, tenendo presenti i seguenti principi:
1) Moralità negli affari (lotta contro il mercato nero, la concorrenza sleale, ecc.).
2) Stabilità monetaria.
3) Progressiva eliminazione del vincolismo economico interno. Sorveglianza e riduzione dei troppi intermediari. Agevolazione del piccolo e medio commercio.
4) Libertà di scambi e trasferimenti internazionali di merci, capitali e persone.
5) Eliminazione delle bardature burocratiche poste in essere da quei controlli, licenze e permessi che artificiosamente ostacolano il naturale sviluppo degli scambi.
6) Eliminazione dei protezionismi, e massimo inserimento della economia nel mondo internazionale.
7) Incremento dei traffici aerei, marittimi, terrestri e sviluppo del turismo: le nostre urgenti necessità di traffico vanno considerate in rapporto alla nostra posizione geografica ed al nostro bisogno di libero accesso alle materie prime.
IX. — Libertà sindacale
1) Nello spirito delle gloriose tradizioni del sindacalismo cristiano ed in rapporto alle nuove esigenze del movimento sindacalista, affermiamo che nella Costituzione deve avere il dignitoso posto che le conviene la disciplina degli organismi e delle attività sindacali.
2) I Sindacati devono essere organismi autonomi di diritto basati sul riconoscimento dei seguenti principi:
a) rispetto della fede religiosa e delle opinioni politiche dei lavoratori;
b) organizzazione su basi schiettamente democratiche con piena autonomia ed indipendenza dei Partiti politici;
c) libertà sindacale nell'ambito del Sindacato unico giuridicamente riconosciuto e rappresentante legale della categoria di cui tutela gli interessi con la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro obbligatori, per mezzo dei quali vengono conciliati gli interessi del lavoro con quelli della produzione;
d) accettazione dell'arbitrato e della composizione giurisdizionale;
e) devono essere ammesse le libere Associazioni che non hanno finalità strettamente sindacali, ma che si propongono di promuovere l'assistenza religiosa, culturale, economica e ricreativa dei lavoratori e la loro preparazione pre-sindacale;
f) gli Uffici del lavoro, organi del competente Ministero, devono avere funzioni intese a promuovere l'applicazione e l'osservanza delle leggi nel campo sociale e del lavoro.
3) Affermiamo la libertà di associazione professionale per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro; la libertà d'associazione dei coltivatori diretti, artigiani cooperatori, ecc.
4) Affermiamo la necessità che lo Stato tuteli la dignità economica e promuova una più chiara responsabilità morale del pubblico impiego (Riforma della burocrazia).
G) Garanzie delle libertà
1) Non basta affermare le libertà: bisogna garantirle. Non basta conquistarle: bisogna conservarle.
2) Se non si vuole perdere un'altra volta la libertà, bisogna rendere efficienti vari tipi di garanzie:
a) garanzie strutturali dello Stato democratico: sono poste in essere dalla struttura stessa dello Stato (sovranità popolare, divisione dei Poteri, primato del Legislativo, bicameralismo, stabilità dell'Esecutivo, indipendenza del giudiziario, elettività, temporaneità e collegialità degli Organi costituzionali, decentramento amministrativo, autonomie comunali e regionali, ecc.);
b) garanzie giurisdizionali: sono necessarie per il controllo della conformità alla Costituzione degli atti dei poteri Legislativo ed Esecutivo;
c) garanzie morali: sono assicurate dalla maturità della coscienza religiosa, morale, politica ed economica del popolo che deve essere indotto all'osservanza spontanea delle leggi, osservanza che sarà resa più facile dalla rispondenza del diritto positivo al diritto naturale.
I. — Struttura democratica dello Stato
1) Sovranità popolare: lo Stato democratico deve organizzare le libertà politiche dando ad esse un presidio nelle istituzioni.
2) Il primo presidio delle libertà è la sovranità popolare. Il popolo è l'organo supremo dello Stato: la sua volontà prevale su ogni altra.
3) La volontà popolare è manifestata attraverso il suffragio universale, diretto, segreto. Rappresentanza proporzionale.
4) La libertà di voto non è incompatibile con l'esercizio obbligatorio del diritto di voto.
5) L'adozione del referendum permetterà una più diretta partecipazione del popolo alle supreme decisioni dello Stato.
II. — Sistema parlamentare rappresentativo (bicameralismo)
1) I sistemi rappresentativi impegnano la responsabilità della persona e la fanno partecipare più coscientemente alla vita politica.
2) Le Assemblee Legislative rappresentano la volontà popolare.
3) La rappresentanza deve essere organica e quindi duplice:
a) una rappresentanza politica e individuale, espressione diretta della volontà del singolo;
b) una rappresentanza istituzionale degli interessi di Enti ed organismi morali, economici, territoriali (come la Famiglia, il Sindacato, la Regione; gli Enti di azione cattolica, culturale, assistenziale; i corpi delle alte Magistrature dello Stato, ecc.). Con la rappresentanza delle forze del lavoro si ostacolerà la conquista dello Stato da parte delle forze del capitale; e con la rappresentanza della Regione si stabilirà un legame fra i poteri centrali e gli autonomi organismi locali.
4) Il sistema bicamerale permette quindi di integrare la rappresentanza atomistica del singolo con la rappresentanza organica degli enti sociali.
5) Le esperienze dell''unicameralismo (Germania, Spagna, ecc.) non furono mai felici. La legislazione è opera di riflessione: è quindi utile un duplice esame delle leggi ed il controllo di due Assemblee Legislative.
6) Non vogliamo un Senato nominato dal Capo dello Stato, ed espressione di privilegi di classi superiori.
7) II cosiddetto "intarsio" delle elezioni di ciascuna delle due Assemblee (elezioni che possono essere effettuate in tempi diversi) permette una maggior continuità del controllo dell'opinione pubblica.
8) Il Parlamento eserciterà il suo controllo sui bilanci ed anche sulle responsabilità civili e penali dei Ministri.
III. — Stabilità del Governo
1) Il Governo ha bisogno di omogeneità e di stabilità.
2) Non deve essere servo del Parlamento (regime di Assemblea) il quale legifera ma non governa.
3) Il Parlamento controlla il Governo; ma si deve distinguere il voto di dissenso o critica dal voto di sfiducia, per il quale si fisseranno speciali procedure cautelari (preavviso, discussione preliminare, maggioranza dei deputati e non dei votanti, ecc.).
4) La stabilità del Governo deve essere tutelata contro le crisi determinate dal capriccioso formarsi e sciogliersi di maggioranze fittizie.
5) Deve essere sottoposta a rigorose limitazioni la decretazione d'urgenza, che fu l'arma con la quale la dittatura svuotò il Parlamento. Basta con i caotici provvedimenti legislativi, con l'inflazione delle leggi ad opera dell'Esecutivo, con la permanente incertezza e insicurezza del diritto. L'Esecutivo non deve invadere il campo del legislatore: governa e non legifera.
IV. — Indipendenza della Magistratura
1) Bisogna escludere ogni ingerenza del Governo sulla nomina, carriera e trattamento economico dei magistrati.
2) Gli alti magistrati potrebbero essere eletti da corpi della Magistratura.
3) Basta con i sinistri Tribunali Speciali: basta con le ignominiose leggi penali retroattive [nullum crimen sine lege, nulla poena sine praevia lege).
V. — Corte Suprema delle garanzie costituzionali
1) Fissato il principio della Costituzione scritta e rigida (quindi mutabile non con un normale provvedimento legislativo, ma solo per opera del Potere Costituente e con speciali procedure), se non si vuole ripetere l'amara esperienza delle sistematiche violazioni della Costituzione, s'impone la necessità dell'istituzione di una Corte Suprema delle garanzie costituzionali.
2) La Corte ha il fine di tutelare la Costituzione dagli arbitri del Legislativo e dell'Esecutivo e dagli attentati dei Partiti. Essa potrà annullare ogni norma o provvedimento che non sia in armonia con la Costituzione.
3) Questo controllo giurisdizionale deve essere tale da non subire influenze politiche (che devono essere escluse anche dal sistema di istituzione della Corte).
4) Per ogni sospensione dell'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini (stato di assedio, guerra, ecc.), la Corte deve determinare le condizioni che legittimano la sospensione, gli organi legittimati a sospendere, le garanzie del ritorno alla normalità.
Sulle garanzie delle libertà eserciterà pure un'influenza determinante la forma istituzionale che sarà scelta dal popolo italiano attraverso il referendum.
La funzione del Capo dello Stato, e la determinazione dei suoi poteri interessa intimamente la democraticità della Costituzione.
Ma questo tema è stato escluso dall'attuale schema, essendo argomento specifico di altra relazione.
Conviene però anche in questa sede affermare che un vero rinnovamento non ci permette di attardarci su un triste e seppellito passato, e che, guardando il futuro, scorgiamo garanzie di libertà non meno nel governo della legge che nel governo degli uomini.
VI. — Decentramento, autonomie, regionalismo
1) Il centralismo è stato l'arma del dispotismo, ed è una delle cause della permanente ostilità contro il potere da parte dell'opinione pubblica.
2) Oggi non basta più il semplice decentramento amministrativo. Per garantire le libertà vogliamo non solo una riforma della burocrazia, ma anche uno Stato istituzionalmente decentrato.
3) Le autonomie comunali devono avere il massimo sviluppo (elettività degli amministratori, eliminazione degli inutili controlli, risanamento dei bilanci, ecc.).
L'Italia deve ritornare alle sue gloriose tradizioni di libertà comunale.
4) Cardine fondamentale della riforma dello Stato deve essere l'istituzione dell'Ente Regionale.
5) La Regione sarà un Ente autonomo rappresentativo ed amministrativo degli interessi locali e professionali, nonché un mezzo normale di decentramento dell'amministrazione statale.
6) I rapporti fra la Regione ed il potere centrale devono essere determinati secondo il criterio di favorire un massimo di autonomia locale nel quadro dello Stato unitario,
7) Molteplici sono i benefici del rinnovamento dello Stato su basi regionali.
a) Si agevola una più diretta partecipazione del popolo alla vita pubblica, essendo ogni individuo più atto a trattare i problemi che più da vicino lo riguardano.
b) Si snelliscono i congestionati organi burocratici dello Stato rendendoli più efficienti.
c) Si svuotano le tendenze separatiste e federaliste, arrivando a rafforzare l'unità anche con la rappresentanza delle Regioni nella seconda Assemblea Legislativa.
d) Si rendono difficili, se non impossibili, le avventure totalitarie.
VII. — Garanzie morali
1) A nulla servono le Carte Costituzionali se queste, più che nelle garanzie formali, non trovano il loro presidio:
— nella coscienza dell'individuo
— nella lealtà del potere
cioè nel rispetto di un fondamentale principio: pacta sunt servando.
2) Lo Stato liberticida ha dato per primo l'esempio dell''inosservanza sistematica dei suoi impegni costituzionali sfacciatamente calpestati. L'inadempienza del cittadino non è stata che una logica conseguenza del malcostume del potere.
3) Sgombrate le macerie di questo passato, vogliamo un mondo nuovo, cioè vogliamo non solo un radicale rinnovamento dello Stato realizzato con il metodo di una libertà che permetta di instaurare un'efficace giustizia sociale, ma vogliamo anche e soprattutto un radicale rinnovamento degli spiriti.
Guido Gonella
I° Congresso Nazionale della DC
Roma, 24-28 aprile 1946